Brevi riflessioni sulle giustizia amministrativa
a cura di Giangiacomo Ruggeri
* * *
Nel mio intervento rivolgerò alcune brevi riflessioni sul tema della giustizia amministrativa.
1. Attività e giustizia amministrativa sono due facce della stessa medaglia, o meglio la seconda è l’inevitabile conseguenza della prima, quindi occorre innanzitutto intervenire sull’attività amministrativa.
In primo luogo, è necessario ritornare a produrre fonti primarie che esprimano norme generali ed astratte e non – come accade ora – che rincorrono esigenze contingenti, generando una moltitudine di eccezioni e di deroghe, producendo un’eccessiva e irragionevole normativa di dettaglio che comprime – quasi annullandola – la discrezionalità propria della funzione amministrativa con la conseguenza che, di fatto, vengono meno due cardini del nostro ordinamento:
a) il potere esecutivo, imbrigliato nell’osservanza di un formalismo normativo che non consente il raggiungimento del pubblico interesse e quindi la finalità propria di questo potere: il buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.);
b) la certezza del diritto, neppure per gli addetti ai lavori, figuriamoci per il cittadino comune.
In secondo luogo, è necessario agevolare e far crescere all’interno della P.A. la cultura della prevenzione e del raffreddamento del contenzioso, ossia risolvere le criticità ed i conflitti, che sorgono nei confronti dei destinatari dell’azione amministrativa, in ambito stragiudiziale, tramite l’autotutela e la transazione; occorre una P.A. che faccia autocritica, che riconosca gli errori e che li ripari in sede amministrativa, senza rimettersi sempre e comunque alla decisione giudiziale; solo così facendo si pone in essere la buona amministrazione.
Tuttavia, perché questo avvenga è necessario che si investa nella formazione giuridica dei funzionari pubblici, oggi sempre più tralasciata, e che si diffonda la presenza negli enti pubblici di uffici legali in cui vi siano avvocati capaci di supportare con la loro professionalità, autonomia e indipendenza l’azione amministrativa del proprio ente; anzi, ritengo sia giunto il momento di prevedere un ruolo unico degli avvocati di enti pubblici, sulla falsariga degli avvocati dello Stato.
2. Due parole sul riparto di giurisdizione.
I tempi sono ormai maturi perché si faccia una riforma costituzionale volta ad eliminare la categoria degli interessi legittimi (considerati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.) e che disegni un riparto di giurisdizione, tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, fondato esclusivamente sulle diverse materie, così come avviene in tutti gli altri paesi europei, poiché sono con una simile riforma si potrà realizzare l’effettività della tutela, il ripristino del bene della vita leso, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., senza rimpallare – come spesso oggi accade – il cittadino che domanda giustizia da una giurisdizione all’altra.
3. Rispetto alla materia degli appalti pubblici, occorre un ordinamento più semplice e chiaro dall’attuale, inidoneo ad esprimere un’azione amministrativa efficace ed efficiente, che genera contenzioso e che impone agli uffici contratti della P.A. l’osservanza di un formalismo normativo dettato con l’intento dichiarato di prevenire la commissione di delitti (corruzione, concussione, ecc.) e di infiltrazioni della criminalità organizzata; obbiettivo ripetutamente e manifestamente fallito, come dimostrato anche dalle cronache di questi ultimi tempi.
E’ la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che, con la segnalazione del 24 maggio 2014, n. 3, rivolta a Governo e Parlamento, sottolinea la necessità irrinunciabile che in sede di recepimento delle direttive dell’Unione Europea – recentemente emanate su appalti, utilities e concessioni – si disegni un nuovo e snello ordinamento in tema di appalti e concessioni, ossia che ci si limiti a trasfondere nel diritto interno il contenuto delle stesse direttive o poco più, in modo che si lasci le stazioni appaltanti libere di esercitare responsabilmente il loro potere discrezionale nell’acquisto di forniture, sevizi ed opere o lavori pubblici.
Quanto alla normativa processuale contenuta negli artt. 119 segg. c.p.a. circa il rito degli contratti pubblici, essa già garantisce la necessaria celerità ed efficacia dell’azione giudiziale, in quanto nel giro di pochi mesi si ha la pubblicazione della sentenza, che può anche consistere nella condanna della P.A. al risarcimento dei danni in forma specifica, disponendo di concludere il contratto con l’operatore economico che ha vinto la causa ottenendo l’annullamento dell’aggiudicazione illegittima.
4. Concludo con una semplice osservazione.
Nella normativa che disciplina la sfera d’azione della P.A. sta venendo progressivamente meno quella concezione dualistica del diritto che contrappone vicendevolmente il diritto pubblico e il diritto privato – il primo come regolazione dell’attività dei soggetti pubblici ed il secondo come disciplina dell’attività dei soggetti privati – in luogo del diffondersi di un grosso ambito nell’ordinamento giuridico che si colloca in ampie zone di confine del diritto pubblico e del diritto privato, prendendo un poco dall’uno e un poco dall’altro per poi contemperarsi e amalgamarsi in un unico e nuovo insieme, che richiede a tutti coloro che operano nel e con il pubblico conoscenze e, soprattutto, una mentalità di approccio del tutto nuova, sempre ovviamente tenendo presente che la funzione amministrativa è rivolta unicamente al perseguimento del pubblico interesse.